L'associazioneThe association
Lo statuto di Camelid Research StudiesThe statute of Camelid Research Studies
Il testo dello statuto registrato: trentuno articoli, approvati dai soci fondatori il 16 marzo 2026. È la regola dell'associazione, e chi chiede di associarsi dichiara di accettarlo.The text of the registered statute: thirty-one articles, approved by the founding members on 16 March 2026. It is the association's rulebook, and those who apply to join declare that they accept it.
Questa è una trascrizione dell'atto registrato. La via della sede non è riportata: la sede legale è a Scandicci (Firenze). Per avere copia dell'atto si scrive a [email protected].The statute is published in Italian, its binding language. This is a transcription of the registered deed; the street address of the registered office is not shown (the office is in Scandicci, Florence). For a copy of the deed, write to [email protected].
Gli articoliThe articles
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE «Camelid Research Studies APS»
(ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 — Codice del Terzo Settore)
TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 — Denominazione e Natura Giuridica
È costituita un'Associazione di Promozione Sociale (APS), Ente del Terzo Settore (ETS), denominata «Camelid Research Studies APS» (di seguito «Associazione»), ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, democratica e pluralista.
L'utilizzo dell'acronimo «APS», dell'indicazione «Associazione di Promozione Sociale» e della qualifica «Ente del Terzo Settore» è subordinato all'avvenuta iscrizione nel RUNTS, ai sensi dell'art. 12 del CTS.
Art. 2 — Sede Legale
L'Associazione ha sede legale in Scandicci (Firenze) [la via è omessa in questa copia]. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, essendo sufficiente la relativa comunicazione al RUNTS. Il trasferimento in un diverso Comune è di competenza dell'Assemblea straordinaria.
Art. 3 — Durata
La durata dell'Associazione è illimitata.
TITOLO II — SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ
Art. 4 — Finalità Istituzionali
L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In coerenza con la propria mission scientifica e socio-ambientale, l'Associazione promuove:
- il benessere animale, con particolare attenzione ai camelidi (alpaca, lama, dromedari, cammelli) e al loro corretto allevamento, gestione etologica, valorizzazione etno-zootecnica e tutela sanitaria;
- la ricerca scientifica applicata allo studio clinico, biologico, comportamentale e gestionale dei camelidi e delle loro interazioni con l'ecosistema e con la salute umana;
- la promozione e la realizzazione di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) — comunemente denominati pet therapy — con camelidi, rivolti a soggetti fragili, persone con disabilità fisiche o psichiche, anziani e chiunque possa trarne beneficio;
- l'educazione ambientale, la formazione professionale e la diffusione della cultura del rispetto per gli animali e per il territorio;
- la salvaguardia ambientale, la gestione sostenibile dei pascoli e la promozione dell'agricoltura sociale e del turismo rurale eco-compatibile.
Art. 5 — Attività di Interesse Generale
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
- (lett. A e B — art. 5 CTS) Interventi e prestazioni socio-sanitarie, socio-assistenziali e di sostegno sociale: progettazione, promozione, realizzazione e gestione di programmi di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) — pet therapy, onoterapia equestre assimilata a camelidi — rivolti a soggetti in condizione di fragilità, disabilità o esclusione sociale, in collaborazione con enti sanitari, istituti scolastici e strutture socio-assistenziali;
- (lett. H — art. 5 CTS) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale: studio etologico, clinico, veterinario, biologico, genetico e gestionale dei camelidi; ricerca sulle loro produzioni (fibra, latte, carne), sulla loro salute, sul loro benessere e sugli impatti ecologici e sociali del loro allevamento; disseminazione dei risultati tramite pubblicazioni, convegni e banche dati open-access;
- (lett. E — art. 5 CTS) Interventi e servizi per la salvaguardia ambientale: gestione eco-compatibile dei pascoli, tutela della biodiversità delle razze camelidi, promozione dell'uso razionale delle risorse naturali, educazione al rispetto degli ecosistemi;
- (lett. D — art. 5 CTS) Educazione, istruzione e formazione professionale: organizzazione di corsi teorico-pratici, seminari, convegni, stage, laboratori didattici e percorsi formativi per allevatori, operatori IAA, studenti, veterinari e appassionati, finalizzati alla corretta conoscenza e gestione etica degli alpaca e degli altri camelidi;
- (lett. C e K — art. 5 CTS) Agricoltura sociale e turismo sociale: fattorie didattiche, percorsi in natura con alpaca (alpaca trekking), attività ricreative e terapeutiche in contesti rurali, promozione del territorio mediante esperienze di turismo responsabile e sostenibile.
Art. 6 — Attività Diverse
L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, purché a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività principali, secondo i criteri e i limiti stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nelle attività diverse: la raccolta fondi straordinaria, la produzione e la cessione di materiale promozionale e informativo, la vendita di prodotti collegati alle attività istituzionali (fibra di alpaca lavorata, pubblicazioni scientifiche, gadget), nonché la concessione temporanea di spazi e attrezzature a terzi.
La delibera di esercizio di tali attività, e la loro qualificazione come secondarie e strumentali, spetta al Consiglio Direttivo, che ne dà conto nella relazione di missione allegata al bilancio di esercizio.
Art. 7 — Raccolta Fondi
L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
TITOLO III — I SOCI
Art. 8 — Composizione e Categorie degli Associati
L'Associazione è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità istituzionali, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età (per i minorenni di età inferiore è richiesto il consenso scritto dell'esercente la responsabilità genitoriale) e che accettino integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.
Il numero dei soci è illimitato.
Art. 9 — Ammissione
Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. In caso di rigetto, l'interessato può, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, proporre ricorso all'Assemblea dei Soci, che delibera nella prima riunione utile.
Art. 10 — Diritti degli Associati
Ogni associato ha diritto di:
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- frequentare i locali e i beni sociali, nel rispetto dei regolamenti interni;
- prendere visione dei libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente;
- partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto (gli associati minorenni attraverso il proprio rappresentante legale);
- essere eletti alle cariche sociali, se in possesso dei requisiti di legge e statutari.
Art. 11 — Obblighi degli Associati
Ogni associato ha l'obbligo di:
- versare nei termini la quota associativa annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere degli organi sociali;
- mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri associati, dei collaboratori e dei terzi, e astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare pregiudizio all'immagine e agli interessi dell'Associazione;
- prestare, ove possibile, la propria opera volontaria a favore delle attività associative.
Art. 12 — Perdita della Qualità di Socio
La qualità di socio si perde per:
- recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione;
- mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito, previa diffida;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi disciplinari, o dall'Assemblea dei Soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo;
- decesso.
L'associato escluso può ricorrere all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né ha diritto alla restituzione delle quote versate.
Art. 13 — Volontari
Gli associati che prestano attività di volontariato nell'interesse della collettività sono iscritti in apposito registro dei volontari tenuto dall'Associazione. Ai volontari spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, documentate nel rispetto dei limiti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
L'associato volontario non può ricevere compensi di alcun genere per l'attività di volontariato svolta.
TITOLO IV — ORGANI SOCIALI
Art. 14 — Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (obbligatorio al superamento delle soglie di cui all'art. 30 del CTS; facoltativo in ogni altro caso);
- l'Organo di Revisione Legale dei Conti (obbligatorio al superamento delle soglie di cui all'art. 31 del CTS).
Tutte le cariche sociali sono elettive, esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate, e non sono cumulabili con rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione, salvo quanto previsto all'art. 22 del presente Statuto.
Art. 15 — Assemblea dei Soci — Composizione e Convocazione
L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale. Ogni associato dispone di un voto; è ammessa la delega scritta a un altro associato, nel limite di una delega per persona.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
La convocazione avviene mediante avviso scritto — anche tramite posta elettronica — inviato a ciascun associato almeno quindici giorni prima della data fissata. L'avviso deve indicare data, ora, luogo (anche telematico), ordine del giorno e modalità di partecipazione.
Art. 16 — Assemblea dei Soci — Competenze e Deliberazioni
L'Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, ove previsto, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti e dai delegati. Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
Art. 17 — Consiglio Direttivo — Composizione e Nomina
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È composto da un numero dispari di consiglieri, da un minimo di tre a un massimo di sette, eletti dall'Assemblea tra gli associati in regola con il pagamento della quota.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di cessazione di uno o più consiglieri durante il mandato, il Consiglio provvede alla cooptazione: i consiglieri cooptati restano in carica fino alla prima Assemblea utile, che procede alle nomine definitive per la residua durata del mandato.
Art. 18 — Consiglio Direttivo — Competenze e Funzionamento
Il Consiglio Direttivo:
- dà attuazione alle delibere dell'Assemblea e gestisce ordinariamente l'Associazione;
- predispone il bilancio di esercizio, il rendiconto per cassa e la relazione di missione;
- fissa l'importo delle quote associative annuali;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- delibera sull'instaurazione di rapporti di lavoro con i limiti di cui all'art. 22;
- può delegare specifiche funzioni al Presidente o a singoli consiglieri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione del Presidente ovvero su richiesta della maggioranza dei consiglieri. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni sono verbalizzate in apposito libro.
Art. 19 — Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, a maggioranza assoluta. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere degli organi sociali e adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.
Art. 20 — Organo di Controllo
L'Organo di Controllo è obbligatorio quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 (superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei limiti dimensionali ivi previsti). Può essere istituito facoltativamente in ogni altro caso.
L'Organo di Controllo è composto da uno o tre componenti, anche non associati, nominati dall'Assemblea. Almeno un componente, ovvero il componente unico, deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita altresì il controllo contabile quando non sia previsto un organo di revisione legale separato.
Art. 21 — Organo di Revisione Legale dei Conti
L'Organo di Revisione Legale è obbligatorio nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. Ove istituito, è composto da un revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali, nominato dall'Assemblea su indicazione del Consiglio Direttivo.
TITOLO V — LAVORO E COMPENSI
Art. 22 — Lavoro nell'Associazione e Prestazioni dei Soci
L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato gratuita dei propri associati. Tuttavia, per il perseguimento degli scopi sociali e per l'attuazione di specifici progetti, l'Associazione può:
- assumere lavoratori dipendenti;
- avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero degli associati, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.
Art. 23 — Gratuità delle Cariche e Compensi ai Componenti degli Organi
Le cariche negli organi associativi sono esercitate a titolo gratuito. Ai componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate, con documentazione idonea.
La gratuità della carica istituzionale non preclude la possibilità per i componenti del Consiglio Direttivo di intrattenere con l'Associazione separati e distinti rapporti di lavoro subordinato o autonomo, purché per prestazioni che esulino dalle mansioni proprie della carica ricoperta e purché i compensi siano congrui con il valore di mercato delle prestazioni rese, nel rispetto del divieto di distribuzione indiretta degli utili di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.
In caso di delibera del Consiglio Direttivo avente ad oggetto il conferimento di un incarico retribuito a un proprio componente, l'interessato ha l'obbligo di astenersi dalla discussione e dalla votazione per il relativo punto all'ordine del giorno, ai sensi dei principi generali in materia di conflitto di interessi.
TITOLO VI — PATRIMONIO E GESTIONE ECONOMICA
Art. 24 — Patrimonio e Risorse Economiche
Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
- quote associative annuali;
- contributi di associati e terzi;
- donazioni, lasciti e liberalità;
- proventi delle attività di interesse generale, delle attività diverse e delle attività di raccolta fondi;
- contributi di soggetti pubblici e privati, nazionali, europei e internazionali;
- ogni altra entrata compatibile con la legge e con il presente Statuto.
Art. 25 — Divieto di Distribuzione degli Utili
È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.
Art. 26 — Bilancio di Esercizio
L'esercizio sociale ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e chiusura il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio ha inizio alla data del presente atto e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio — redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dei relativi decreti ministeriali attuativi — e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. Qualora lo statuto lo preveda o ricorrano i presupposti di legge, il bilancio è integrato dal bilancio sociale.
Il bilancio approvato è depositato presso il RUNTS nei termini di legge.
TITOLO VII — SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 27 — Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
Art. 28 — Devoluzione del Patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, è obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS territorialmente competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero ai fini generali del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. In nessun caso il patrimonio residuo può essere distribuito tra gli associati.
TITOLO VIII — DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 — Libri Sociali
L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori:
- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze dell'Organo di Controllo, ove istituito.
I libri sociali sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente, che provvede entro quindici giorni.
Art. 30 — Clausola Compromissoria
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'Associazione, in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente Statuto o delle delibere degli organi sociali, che non si voglia o non si riesca a definire in via amichevole, sarà devoluta alla cognizione di un Arbitro Unico, nominato di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale del luogo ove l'Associazione ha sede.
Art. 31 — Rinvio alla Legge
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, nonché, in via sussidiaria, le norme del Codice Civile sulle associazioni non riconosciute e sulle persone giuridiche private, in quanto compatibili.
Il presente Statuto, composto di trentuno articoli e di 9 pagine, è stato letto, approvato e sottoscritto dai Soci Fondatori nell'atto costitutivo in pari data, del quale forma parte integrante e sostanziale.
Scandicci, 16 marzo 2026.
Registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Firenze, il 21 settembre 2026, insieme all'atto costitutivo.
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